Con sentenza n. 27875 del 12 dicembre 2013, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la solidarietà passiva tra intermediario e società emittente in caso di danno all’investitore conseguente all’acquisto di obbligazioni della stessa società emittente poi posta in amministrazione straordinaria.
Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello, negando tale solidarietà passiva, era arrivata ad escludere la sussistenza del danno. In tal senso, argomentava la Corte d’appello, stante la situazione di amministrazione straordinaria in cui giaceva la società emittente, e stante il verosimile l’ottenimento, in sede di riparto, di un qualche rimborso in favore degli obbligazionisti, doveva escludersi l’esistenza dello stesso danno, non essendo certo se l’investitore potesse recuperare, in tutto od in parte, il proprio investimento.
Nel respingere il ragionamento della Corte d’appello, la Cassazione ha ricordato che, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, e questo non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto piuttosto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.
Non vi è dubbio, evidenzia la Cassazione, che nel caso di specie vi sia concorso perché il danno è stato prodotto dalla azione concorrente dell’emittente le obbligazioni e dell’intermediario che ha indotto in errore i risparmiatori.
Circa l’esistenza del danno, va ribadito il principio secondo cui, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.
Riconosciuta la piena esistenza del danno, determinatosi nel momento in cui i titoli acquistati hanno perso in tutto od in parte il loro valore, appare pienamente legittima la domanda dell’investitore di risarcimento per l’intero, gravando sull’intermediario l’onere della prova di un eventuale parziale pagamento da parte dell’amministrazione straordinaria.