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Giurisprudenza

Il fallimento della Lehman Brothers non era prevedibile da parte della banca

10 Dicembre 2013

Tribunale di Pordenone, 08 novembre 2013, n. 898

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza dell’08 novembre 2013, n. 898, il Tribunale di Pordenone affronta una controversia in materia di obbligazioni Lehman Brothers, allineandosi all’orientamento giurisprudenziale che ritiene non prevedibile, da parte dell’intermediario, il fallimento della stessa banca emittente.

A supporto di tale assunto il Tribunale richiama il fatto che, sino all’apertura della procedura concorsuale, le principali società di rating avessero continuato a classificare la Lehman Brothers come molto affidabile, assegnandole una categoria di rating pari ad “A”, caratterizzata da scarso rischio e da un’alta affidabilità di pagamento delle cedole.

Più in generale, evidenzia il Tribunale, gli allarmi generalizzati comunque relativi alla crisi finanziaria in atto nel sistema americano e inerente a molte grandi banche e società americane, non erano comunque tali da far ragionevolmente supporre che la situazione, peraltro relativa alla sola banca Lehman Brothers, potesse precipitare senza il prevedibile (all’epoca) intervento del governo ovvero della banca centrale.

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