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Giurisprudenza

Polizze unit linked: obblighi informativi nell’investimento in fondi hedge riconducibili a Madoff

6 Novembre 2013

Tribunale di Torino, 19 marzo 2013, n. 1961

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 1961 del 19 marzo 2013, il Tribunale di Torino affronta una controversia in materia di polizze unit linked, affrontando diverse questioni di seguito sintetizzate.

Quanto alla causa del contratto, il Tribunale ricorda come le polizze vita unit linked siano polizze emesse da compagnie assicurative in cui i premi versati sono utilizzati per sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento o Sicav; il rendimento della polizza sarà poi dato dalla rivalutazione del fondo in cui è investita la polizza, sottraendo le spese.

Il fatto che l’entità del capitale o della rendita dipendano dalla maggiore o minore redditività dell’investimento comporta che l’intero rischio dello stesso gravi sull’assicurato, a fronte di un premio e di spese di emissione della polizza che la compagnia emittente percepisce senza alcun rischio: ne consegue la natura mista di tale negozio, la cui causa prevalente pare essere quella finanziaria, laddove la polizza vita sembra avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l’assicuratore dovrà effettuare la prestazione di rimborso alla quale è obbligato.

Posto che la natura giuridica di tali polizze unit linked non può, quindi, essere ricondotta esclusivamente allo schema del contratto di assicurazione, ne consegue l’insussistenza della nullità del contratto per vizio di causa derivante dall’assenza di garanzia di rimborso quantomeno del capitale assicurato, trattandosi di un contratto a causa mista atipica a prevalente contenuto finanziario, di cui è stata riconosciuta la meritevolezza di tutela, con la previsione dell’applicazione sia delle norme regolamentari ISVAP, sia delle norme del TUF, a tutela degli investitori.

Sulla nullità del contratto per inesistenza del c.d. fondo interno, le cui quote sono state acquistate con il premio versato dall’assicurato, deve rilevarsi come tale fondo interno risulti essere un patrimonio separato, costituito da un conto corrente e da un conto deposito titoli a nome della banca depositaria, il cui andamento dipende dalla tipologia degli investimenti previsti per tale fondo dall’assicurato (e cioè dei c.d. fondi target).

La circostanza che tale patrimonio sia intestato alla compagnia assicurativa non ne implica l’inesistenza come oggetto dell’investimento effettuato dall’assicurato, permanendo in capo alla intestataria il vincolo di destinazione conseguente alla sua origine.

Per quanto concerne poi i limiti all’attività di investimento dei fondi interni previsti dalle polizze unit linked, e la correlata richiesta di nullità dell’investimento in fondi speculativi per violazione di norme imperative, come stabiliti nella normativa di rango secondario dettata dall’ISVAP, ed in particolare dalle circolari 474/D/2002, 551/D/2005 e 2530/2007, che limitano la possibilità che i fondi interni siano investiti in fondi di fondi od in fondi non armonizzati, ed in particolare in fondi hedge, deve rilevarsi come tali limiti non siano applicabili nel caso in cui la compagnia assicurativa abbia sede in Liechtenstein e operi in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Infine, in ordine alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento riconducibile alla violazione di obblighi informativi, l’investitore lamenta il fatto che, gran parte dei fondi hedge nei quali investiva il fondo interno in questione, fossero di proprietà o controllati da parte di Bernard Madoff, autore, come noto, di una maxi truffa finanziaria, che aveva poi determinato le rilevanti perdite lamentate dall’’attore.

Il Tribunale, a sostegno dell’inconsapevolezza di tale sistema truffaldino (sconosciuto a tutti gli operatori del settore ed anche alle autorità di vigilanza statunitensi, ed oggetto di grande rivolgimento al momento della sua scoperta), richiama i dati relativi all’andamento dei fondi target prodotti dalle convenute, da cui si ricava il positivo, stabile e costante andamento di tali fondi (per alcuni sin dal 1998), fino al 2008, allorquando si verificarono le gravi perdite in questione.

In tal senso, il Tribunale non ritiene ravvisabile un inadempimento delle convenute al momento della conclusione del contratto, non essendovi elementi per ritenere che le stesse fossero consapevoli della riconducibilità dei fondi hedge in questione al Madoff, né dell’esistenza del complesso sistema truffaldino da quest’ultimo posto in essere.

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