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Giurisprudenza

Nullità del contratto quadro per vizio di forma ex art. 23 TUF: ultimi orientamenti del Tribunale di Bologna

11 Settembre 2013

Tribunale di Bologna, 06 febbraio 2013, n. 298

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 298 del 06 febbraio 2013 il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di nullità del contratto quadro di investimento per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF promossa dall’investitore in ragione della mancata sottoscrizione dello stesso contratto da parte della banca, la quale si era limitata a produrlo successivamente in giudizio.

Sul punto il Tribunale ha ripreso il principio generale già espresso dalla Cassazione (sent. n. 2826/00) secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto z non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato.

In tal senso, evidenzia il Tribunale, è chiaro che la domanda di accertamento della nullità per difetto di forma implica la volontà di revocare il consenso prestato con la sottoscrizione del documento, posto che se vi è la volontà di rimuovere tutti gli effetti di un accordo (mediante l’esercizio dell’azione di nullità), vi è certo anche quella di impedirne il sorgere (mediante la revoca del consenso).

Ne segue che la produzione del documento contenente il contratto quadro da parte della banca non può tenere il luogo della mancata sottoscrizione contestuale, con la conseguenza che l’accordo è nullo e nulli sono pure i singoli contratti di investimento stipulati in esecuzione del contratto quadro.

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