WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

La sottoscrizione del contratto quadro successiva all’ordine di investimento non ne sana la nullità

6 Settembre 2013

Tribunale di Torino, 05 luglio 2013

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 05 luglio 2013 il Tribunale di Torino ha affermato il principio secondo cui, in materia di servizi di investimento (nel caso di specie aventi ad oggetto operazioni in contratti derivati), la sottoscrizione del successivo contratto quadro, per cui l’art. 23 TUF prevede la forma scritta a pena di nullità, non può sanare o convalidare il contratto nullo: né il contratto quadro, né l’ordine di investimento in swap.

Quanto al primo, infatti, osta alla convalida la generale previsione dell’art. 1423 c.c.; quanto al secondo, la sua nullità deriva dalla mancanza di un presupposto previsto dalla legge (il contratto quadro appunto).

Questo presupposto, sottolinea il Tribunale, non è requisito meramente formale, ma risponde alle esigenze di garanzia dell’investitore. La nullità dell’ordine di investimento non dipende da un difetto di forma, ma dalla violazione di norme imperative; e la ratio di tutela sottesa a queste norme non viene soddisfatta qualora il contratto-quadro sopravvenga all’ordine di investimento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter