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Giurisprudenza

Obbligazioni argentine ed obblighi di adeguatezza: ultimi orientamenti della Corte d’Appello di Bologna

18 Luglio 2013

Corte d’Appello di Bologna, 27 febbraio 2013, n. 231

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 27 febbraio 2013, n. 231, la Corte d’Appello di Bologna ha definito una vertenza in materia di obbligazioni argentine.

Rinviando alla lettura del provvedimento allegato per un’analisi completa, di particolare interesse appaiono le conclusioni della Corte relativamente al rispetto degli obblighi informativi di adeguatezza da parte dell’intermediario.

A tal fine, circostanza decisiva per la Corte appare il fatto che l’investimento in contestazione avesse ad oggetto dei titoli (obbligazioni argentine) su cui gli investitori avevano già in precedenza eseguito altre operazioni; dal che se ne desume che gli stessi fossero a conoscenza delle caratteristiche dell’investimento.

Secondo la Corte, infatti, non può ravvisarsi l’inadeguatezza di una operazione di acquisto di titoli argentini sotto l’aspetto degli obblighi di informazione qualora la parte fosse già in precedenza titolare di obbligazioni argentine, in quanto, in tale ipotesi, essa poteva ritenersi edotta e comunque a conoscenza delle caratteristiche dei titoli.

La sentenza affronta inoltre il tema del conflitto di interessi, affermando il principio secondo cui tale conflitto deve ritenersi insussistente nel caso di negoziazione in contropartita diretta con il cliente, ove la compravendita sia stata perfezionata in base ad un ordine di acquisto impartito spontaneamente dal cliente e non emerga che l’intermediario abbia perseguito una propria ed ulteriore finalità in contrasto con l’interesse del cliente, ovvero la banca sia creditrice della società emittente le obbligazioni ed abbia direttamente partecipato al consorzio di collocamento o abbia assunto in proprio il rischio del collocamento.

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