Con sentenza n. 350 del 09 gennaio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale, sul reato di usura, e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, sulla nullità della clausola del contratto di mutuo che preveda interessi usurai, devono considerarsi usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Tale orientamento si allinea con quello già espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza del 25 febbraio 2002, n. 29, secondo cui il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori; orientamento questo già fatto proprio dalla Cassazione con sentenza n. 5324 del 04 aprile 2003.