La declaratoria con cui l’amministrazione – al di fuori della ricorrenza obiettiva dei presupposti per l’esercizio discrezionale del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 – affermi la radicale nullità di un proprio precedente atto e l’inidoneità di questo a produrre effetti vincolanti per l’amministrazione medesima non configura un atto autoritativo.
Laddove dall’atto dichiarato nullo fosse scaturita la stipulazione di un contratto, la controversia sull’efficacia dell’atto e, conseguentemente, sulla validità del contratto e sulla posizione di diritto soggettivo acquisita dal contraente privato spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie le SS.UU. della Corte di cassazione sono giunte all’affermazione di questi principi constatando che i vincoli negoziali dichiarati nulli da parte di un Comune, e da questo precedentemente contratti con un istituto di credito, erano stati originariamente oggetto di una trattativa privata e le ragioni della nullità non erano state ricondotte a quelle di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990.