Con sentenza n. 948 del 04 marzo 2013 la Corte d’Appello di Milano ha risolto una controversia in materia di bond Cirio, enunciando i seguenti principi di diritto.
Bond Cirio – Artt. 26 e 28 Reg. Consob n. 11522/1998 – Prospettazione dell’investimento e relativa informazione – Grey Market – Grave inadempimento – Risarcimento del danno
La prospettazione dell’investimento in Bond Cirio da parte dell’operatore della banca, senza specifica richiesta o sollecitazione da parte del cliente, nonché l’omessa prestazione dell’obbligo di fornire informazioni per consentire al cliente di operare una scelta consapevole comporta l’evidente violazione dell’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998.
La mancata conoscenza, da parte dell’intermediario, delle caratteristiche del titolo Cirio, con riferimento alle modalità di emissione ed alla natura del prodotto finanziario, anche considerando la negoziazione o meglio “prenotazione” di un titolo ancora in fase di emissione (c.d. “grey market”) costituisce grave inadempimento.
Bond Cirio – prevedibilità del default – Diligenza professionale – Distinzione e precisazione
“L’evidenza della gravità della situazione economica-finanziaria del gruppo Cirio si era manifestata, in tutta la sua complessità, solo a partire dal febbraio 2002”. “il rilievo critico formulato sul punto dall’appellante (ndr. La Banca) induce a confondere la questione della prevedibilità dell’evento indicato, con la diversa questione – che ha valenza, questa sì, dirimente, al fine di decidere – dell’esigibilità di comportamenti da parte dell’intermediario, che siano conformi ai dettati normativi e regolamentari”. “Come detto, la verifica dell’osservanza di tali doveri, costituisce il riferimento essenziale per l’accertamento delle violazioni nell’ambito del rapporto tra l’intermediario e il cliente”.