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Giurisprudenza

Prescrizione dell’azione d’indebito in materia bancaria: critiche all’orientamento delle Sezioni Unite del 2010

15 Maggio 2013

Tribunale di Lucca, 10 maggio 2013

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale di Lucca affronta il tema connesso alla prescrizione dell’azione d’indebito in materia bancaria.

Sul punto si ricorda l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 24418 del 02 dicembre 2010, hanno affermato il principio secondo cui, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Come noto, a seguito di tale pronuncia della Corte, è intervenuto il legislatore con una norma d'interpretazione autentica, contenuta nel D.L. n.225/2010, conv. con L. 10/2011 (c.d. mille proroghe), poi abrogata dalla Corte Costituzionale con sentenza 78/2012.

Il provvedimento è il primo assunto dal Tribunale di Lucca a seguito dell’intervento della Consulta; in esso viene rivisitato in modo critico il citato orientamento delle Sezioni Unite.

Per una completa comprensione dell’orientamento espresso dal Tribunale di Lucca, estremamente articolato, si rinvia alla lettura del testo della sentenza che si pubblica in allegato.

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