Con sentenza n. 403 del 22 marzo 2013 la Corte d’Appello di Genova ha risolto una controversia in materia di Bond Cirio, prendendo posizione su diverse questioni tipiche del contenzioso in materia riassumibili nelle massime di seguito indicate.
Art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998 – Adeguatezza
L’intermediario non è mai esonerato dalla valutazione di adeguatezza, neanche nel caso in cui i risparmiatori abbiano rifiutato di fornire le proprie informazioni finanziarie, dovendo in tal caso fare riferimento a tutte le altre informazioni comunque disponibili — L’autorizzazione scritta per eseguire un’operazione inadeguata deve riportare le specifiche ragioni di inadeguatezza riscontrata nel caso concreto (Cass. 17340/2008 e 22147/2010).
Art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 – Profilo dell’investitore
Il precedente investimento in titoli ad elevato rischio non sono sufficienti a rendere il risparmiatore un “investitore qualificato” ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (Cass. 17340/2008 e 22147/2010), non venendo dunque meno l’obbligo informativo ex art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998.
La rischiosità del titolo Cirio acquistato non può, paradossalmente, costituire un valido presupposto da qui dedurre una maggiore autonoma consapevolezza del cliente ed una conseguente affievolita esigenza informativa.
Art. 23, co. 6, TUF, D. Lgs. n. 58/1998 – Inversione dell’onere della prova
All’investitore spetta l’allegazione dell’inadempimento dell’intermediario agli obblighi contrattuali e normativi, del danno e del relativo nesso di causalità, anche in base a presunzioni, mentre sull’intermediario incombe l’onere di provare di aver adempiuto alle specifiche obbligazioni poste a suo carico e di aver adottato, sotto il profilo soggettivo, la specifica diligenza richiesta (Cass. Civ. n. 3773/2009, n. 22147/2010)
Rischiosità specifica dei Bond Cirio
Erano “fatti prossimi alla notorietà pubblica”: a) il sovraindebitamento del Gruppo Cirio; b) l’aver emesso le obbligazioni per ridurre l’esposizione debitoria verso le banche; c) la progressione inarrestabile del’indebitamento del Gruppo Cirio; d) la possibilità “non certo remota” che un indebitamento tanto elevato si traducesse in uno stato di insolvenza.
Art. 21 TUF, D.Lgs n. 58/1998 ed Art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 – Obbligo informativo – Clausola di stile
Informativa sulla specifica rischiosità — Assolvimento dell’obbligo accertabile e valutabile solo sulla base delle concrete informazioni comunicate in merito al singolo contratto di negoziazione fornito al cliente. È inefficace una clausola di stile, contenente una generica dichiarazione, unilateralmente inserita nella modulistica (Cass. n. 11412/2012).
Art. 1455 c.c. – Inadempimento grave e risoluzione
La violazione degli obblighi contrattuali e normativi di informativa ed inadeguatezza costituisce inadempimento di non scarsa importanza, provocando la risoluzione ex art. 1455 c.c. del singolo contratto di negoziazione di titoli Cirio — Restituzione delle prestazioni: capitale e titoli.
Debito di valuta
Riconoscimento degli interessi legali dal giorno della negoziazione sino al saldo.
Cedole – Restituzione – Esclusione
Cedole quali frutti percepiti dal possessore in buona fede — Applicabile l’art. 1148 c.c. — Restituzione dei frutti maturati anteriormente alla domanda giudiziale — Esclusione