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Giurisprudenza

Assegno bancario: limiti probatori alla spontanea dichiarazione di accordo fraudolento tra girante e portatore

14 Dicembre 2012

Tribunale di Napoli, 24 ottobre 2012, n. 11421

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 24 ottobre 2012, n. 11421, il Tribunale di Napoli ha affermato il principio secondo cui la dichiarazione con la quale un soggetto, estraneo al processo, affermi di aver riempito abusivamente degli assegni bancari smarriti dal traente e di averli successivamente girati ad altro soggetto, in accordo con quest’ultimo, non può acquisire il valore di prova vincolata per il giudice – alla stregua della confessione – ma rappresenta un mero scritto da quest’ultimo liberamente apprezzabile.

Tale dichiarazione, infatti, non contiene “verità di fatto sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte”, avendo come unico effetto quello di procurare un oggettivo vantaggio sia per la parte opponente che per lo stesso dichiarante, il quale, in qualità di girante e giratario dei titoli, si sottrarrebbe all’azione di regresso del creditore insoddisfatto che abbia posto all’incasso i titoli medesimi.

Una simile dichiarazione deve quindi ritenersi inidonea a provare resistenza dell’exceptio doli, rilevante ai fini dell’art 1994, 2° comma, c.c., per rendere opponibili al terzo portatore le eccezioni personali fondate sui rapporti personali.

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