La sentenza in esame è intervenuta a dirimere una controversia in materia di strumenti finanziari derivati (‘interest rate swap’), sorta tra un’azienda operante nel settore dei componenti elettronici ed un istituto di credito.
Il Tribunale di Novara ha accolto la domanda risarcitoria della società attrice nei confronti dell’intermediario finanziario, passando attraverso la declaratoria di inefficacia delle dichiarazioni ex articolo 31, comma 2, regolamento Consob n. 11522/1998, rilasciate dal legale rappresentante della medesima società attrice.
A tale dichiarazione di inefficacia, il Tribunale è pervenuto sia valorizzando le allegazioni difensive e i documenti forniti dalla società attrice, sia applicando l’articolo 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 5/2003 (norma del tutto analoga al novellato articolo 115, comma 1, c.p.c.); ciò, anche in considerazione del fatto, che la banca convenuta non aveva specificamente contestato le richiamate allegazioni difensive ed i relativi documenti.
In altre parole, il Tribunale ha ritenuto che la società attrice avesse fornito la prova di non possedere affatto quella specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati, di cui è menzione nell’articolo 31, comma 2, regolamento Consob n. 11522/1998.
L’inefficacia delle cosiddette “dichiarazioni autoreferenziali” ha indotto il Tribunale a reintrodurre gli obblighi informativi previsti e stabiliti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 regolamento citato (disapplicati dal richiamato articolo 31, comma 2, stesso regolamento), ritenendoli tutti violati.
È poi estremamente importante rilevare, come il Tribunale abbia ritenuto, che non sussistesse tra lo strumento finanziario derivato ed il presunto oggetto della copertura (un contratto di ‘leasing’ immobiliare), alcuna correlazione, rilevando, che versandosi in tale ipotesi, il detto strumento finanziario derivato non potesse considerarsi avere una finalità di “copertura”.
A tale convincimento, il Tribunale, sollecitato dalla società attrice, è pervenuto applicando le “linee guida” dettate ‘in subjecta materia’ dalla comunicazione Consob n. DI/99013791, del 26 febbraio 1999, la quale, stabilì quanto segue:
“… le operazioni su strumenti finanziari derivati ordinate dai clienti potranno essere considerate “di copertura” quando:
– a) siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente;
– b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d’interesse, tipologia etc.) dell’oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
– c) siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente…”.
Per quanto concerne la necessità di un’elevata correlazione tra lo strumento finanziario derivato e l’oggetto della copertura, si vedano:
– Trib. Milano, sez. VI civ., giudice relatore dott. Francesco Matteo Ferrari, 7 – 23 marzo 2012, n. 3513/2012;
– Trib. Novara, sez. civ., giudice relatore dott. Bruno Conca, 9 – 18 gennaio 2007, n. 23/2007.
All’esito del proprio ‘iter’ argomentativo, il Tribunale ha condannato l’istituto di credito convenuto al pagamento dell’intero differenziale negativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno, dalla data di ogni singolo addebito a quella del deposito della sentenza.
Il Tribunale ha infine escluso il concorso del fatto colposo del creditore di cui all’articolo 1227 c.c.. La sentenza in esame, più che ribaltare l’orientamento espresso da:
– Cass., sez. I civ., consigliere estensore dott. Stefano Schirò, 24 febbraio – 26 maggio 2009, n. 12138;
lo interpreta – ad avviso di chi scrive – del tutto correttamente, inserendosi nel solco giurisprudenziale già autorevolmente delineato da:
– App. Torino, sez. I civ., consigliere relatore dr.ssa Caterina Mazzitelli, 16 – 26 settembre 2011, n. 1325.