Con sentenza n. 380 del 14 giugno 2012 il Tribunale di Cuneo ha affermato il principio secondo cui la dichiarazione di operatore qualificato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Consob, esonera l’intermediario, in assenza di elementi contrari alla stessa già in suo possesso, dalle verifiche sul punto.
Tale dichiarazione, inoltre, in difetto di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata e di ulteriori riscontri, può costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., che il giudice può porre a fondamento della propria decisione per quanto riguarda la sussistenza in capo all’investitore della propria competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari.