Con sentenza n. 863 del 19 giugno 2012 il Tribunale di Parma esamina la validità della clausola relativa alla penale per il recesso anticipato contrattualmente prevista in un piano finanziario 4You.
In particolare, secondo il Tribunale, la clausola contrattuale che prevede la possibilità per il cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento a fronte del pagamento in favore della banca di un importo rappresentato dalla somma delle rate ancora a scadere comprensive di capitali ed interessi, oltre che degli interessi e agli oneri maturati, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 1469 bis terzo comma n. 5 cc (ratione temporis applicabile) laddove non preveda il diritto del cliente di esigere il doppio della somma corrisposta nell’ipotesi in cui sia la banca a recedere.