Con la sentenza n. 879 del 25 giugno 2012 il Tribunale di Parma si pronuncia nuovamente su una questione legata ad un’operazione di investimento in bond argentini.
Interessante la disamina che il Tribunale svolge relativamente all’ (esclusione dell’) annullabilità dell’operazione di investimento per errore essenziale ex art. 1429 c.c. e riconoscibile dalla banca sull’oggetto, ovvero su una qualità essenziale del prodotto.
Seguendo il proprio già espresso orientamento, il Tribunale evidenzia come debba innanzitutto escludersi la presenza di un errore sull’oggetto del contratto, posto che le parti volevano concludere ed hanno concluso un contratto di investimento, secondo le opzioni di investimento redatte e sottoscritte.
Altresì deve escludersi l’errore sull’oggetto della prestazione, avendo l’investitore inteso acquisire un pacchetto di titoli, del tipo di quelli effettivamente trasferiti dalla banca su ordine del cliente.
Il Tribunale esclude quindi che possa esservi divergenza (incolpevole, scusabile e imprevista) tra oggetto dell’operazione programmata e oggetto che in concreto è stato acquisito al patrimonio del cliente.
In tal senso, la redditività del titolo rappresenta solo un attributo connesso, non già alle qualità del prodotto, bensì ad una serie di circostanze che, complessivamente considerate, individuano e delineano la rischiosità dell’investimento.
Ed in ogni caso, conclude il Tribunale, è onere dell’investitore che invoca l’annullabilità provare che l’errore verteva proprio sull’identità ovvero su una qualità dell’oggetto della prestazione, intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato, e non già sulla maggiore o minore convenienza economica dell’affare, riconducibile unicamente alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo.