La sentenza in esame costituisce il primo provvedimento italiano (noto) in materia di violazione degli obblighi informativi riguardanti strumenti finanziari emessi da General Motors Corporation.
Il caso sottoposto all’esame del Tribunale di Cuneo, è stato deciso nel senso che la banca violò, tra il resto, la disposizione contenuta nell’articolo 28, comma 2, regolamento Consob n. 11522/1998, dovendosi considerare gli strumenti finanziari emessi da G.M.C., ad elevatissimo rischio già nel corso del biennio 2007 – 2008.
In tale contesto, il Tribunale, a fronte di adeguate prove documentali fornite dall’attore, ha poi stabilito, che precedenti investimenti in titoli obbligazionari FIAT FIN, GENERAL ELECTRIC, TELECOM ITALIA e FRANCE TELECOM, non valessero a qualificare l’investitore come esperto e propenso a un rischio medio – alto.
Infine, il Tribunale ha dichiarato l’irrilevanza di clausole apposte sugli ordini d’acquisto, del seguente tenore letterale: “Con riferimento all’ordine di cui sopra, ho preso atto, in seguito alla vostra comunicazione, che lo stesso si riferisce a operazione non adeguata per tipologia ed oggetto”; “Portato a conoscenza dei rischi di questo investimento chiedo che lo stesso venga comunque effettuato”; affermando, che dalle stesse non potessero ricavarsi:
(A) le ragioni della non adeguatezza;
(B) quali informazioni specifiche sui titoli la banca avesse fornito all’investitore, al fine di illustrargli i profili di rischio e quindi, di consentirgli di confermare gli ordini nonostante le caratteristiche degli strumenti finanziari.
Il provvedimento in esame, dichiarando risolti i singoli contratti di negoziazione titoli, ha poi statuito, che l’investitore non fosse tenuto a restituire alla banca gli interessi cedolari introitati prima del ‘default’, trattandosi di frutti percepiti in buona fede, condannando infine l’istituto di credito a corrispondere al risparmiatore gli “interessi legali, ovvero, ex articolo 1224, 2° comma, c.c., al tasso medio di rendimento offerto dai titoli di stato nel periodo in questione (se superiore), il tutto dalla data dell’esborso (addebito in conto corrente) sino alla data della vendita dei titoli (27.01.2011), e dei soli interessi di legge da tale data a quiella dell’effettivo pagamento”.
La sentenza in argomento sarà sicuramente di estremo interesse e utilità per tutti i legali, ai quali verranno prospettati casi concernenti titoli obbligazionari emessi dal colosso automobilistico americano General Motors Corporation.