Con sentenza 07 giugno 2012, n. C-39/11, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente ad una cassa di previdenza professionale, o all’organismo d’investimento collettivo creato da quest’ultima per la gestione del suo patrimonio, di investire tale patrimonio in quote di un fondo comune d’investimento stabilito in un altro Stato membro soltanto se tale fondo sia stato autorizzato a commercializzare le sue quote sul territorio nazionale.
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