Con ordinanza n. 8374 del 25 maggio 2012 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento, già espresso sia in caso di assegno circolare che in caso di assegno bancario, secondo cui il pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede.
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