Con sentenza del 13 gennaio 2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglie la domanda di nullità per vizio di forma promossa da un investitore relativamente al contratto quadro con il quale erano state regolate alcune operazioni di investimento in bond argentini.
Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato come la produzione in giudizio del contratto quadro che non rechi la sottoscrizione di entrambe le parti, ma solo quella dell’investitore, non possa soddisfare il requisito di forma scritta di cui all’art. 23 TUF e art. 30 Reg. Consob 11522/98.
Tale vizio di forma, prosegue il Tribunale, non può essere in alcun modo sanato dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta del contratto quadro in contestazione, posto che l’incontro delle volontà può dirsi perfezionato solo se la parte del processo che ha sottoscritto il contratto al momento della produzione non abbia già manifestato la revoca del proprio consenso.
Volontà di revoca che, come nel caso di specie, deve dirsi manifestata laddove l’investitore abbia promosso in giudizio la domanda di nullità del contratto per carenza di forma scritta