Con sentenza n. 225 del 15 febbraio 2012 il Tribunale di Parma condanna la banca al risarcimento del danno patito dall’investitore per violazione del regime di adeguatezza ex art. 29 comma 1 Regolamento Consob 11522/98 relativamente ad un ordine di acquisto di obbligazioni Cirio.
Tale regime normativo, ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede l’obbligo per gli intermediari di astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Come ricorda il Tribunale, la nozione di adeguatezza assume natura relativa, in funzione della peculiarità del rapporto con il cliente, e pertanto la banca dovrà essere ritenuta responsabile per il compimento di un’operazione non adeguata solo quando in relazione alla stessa non abbia impiegato tutti quegli accorgimenti informativi e conoscitivi (di cui agli artt. 26 e ss Regolamento Consob 11522/98) necessari a soddisfare l’interesse dell’investitore ad effettuare un investimento consapevole.
Nel caso di specie, l’investitore, in sede di risposta al questionario informativo funzionale alla propria profilatura, aveva espresso una bassa propensione al rischio (la prima in una scala crescente da 1 a 5); al contempo, l’operazione era stata ritenuta inadeguata per oggetto dalla stessa banca, come risulta dall’ordine di acquisto delle obbligazioni Cirio.