Il Tribunale di Parma condanna una banca a restituire al proprio cliente le somme investite nell’acquisto di obbligazioni Parmalat per nullità del contratto di negoziazione.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come il contratto fosse stato concluso in violazione del disposto di cui agli artt. 23 comma primo e 30 comma settimo D.Lgs. 58/1998 (TUF), essendo stato stipulato fuori sede ed in mancanza dell’indicazione della facoltà di recesso.
Nel farlo, il Tribunale di Parma si allinea a quell’orientamento di merito (cfr. Corte di Appello di Bologna n. 669/2010) che ritiene il regime normativo di cui all’art. 30 comma sesto e settimo TUF applicabile non solo ai “contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali”, espressamente richiamati, ma anche a quelli di negoziazione di strumenti finanziari.