Con sentenza n. 1584 del 03 febbraio 2012, la Suprema Corte di Cassazione analizza la natura giuridica del piano finanziario denominato 4You con particolare riferimento alla regime dell’offerta fuori sede e della facoltà di recesso ex art. 30 del d.Lgs. 1998/58 (TUF).
Secondo la Cassazione, il piano 4You deve qualificarsi come uno “strumento finanziario”, costituito da una peculiare combinazione di titoli obbligazionari e di quote di un fondo comune di investimento, nel contesto unitario di un’operazione di finanziamento garantita dal pegno costituito sui medesimi strumenti finanziari e finalizzata sia alla restituzione del finanziamento erogato, che alla realizzazione dell’investimento.
Per tale motivo, il piano finanziario 4You deve essere ricondotto nell’ambito normativo di cui all’art. 1, comma 2, lett b) ,c) e j) del d. Igs. 1998/58 (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie), il quale prevede che per strumenti finanziari devono intendersi, tra gli altri, “le obbligazioni”, “le quote di fondi comuni di investimento” (lett. b e c) e “le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere” (lett. j).
Ne consegue l’assoggettamento di tale strumento finanziario alla disciplina prevista dall’art. 30 del d.Lgs. 1998/58 per l’offerta fuori sede e in particolare all’obbligo, a pena di nullità del contratto, di indicare nei moduli o formulari la facoltà di recesso per l’investitore.