Il Tribunale di Parma (sentenza del 27 dicembre 2011, n. 1422), previa dichiarazione di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF, condanna la banca a restituire al cliente il capitale investito in operazioni di acquisto di obbligazioni Parmalat.
Nel caso in esame l’investitore aveva eccepito la nullità del contratto-quadro, successivamente prodotto in causa dalla banca, per difetto di forma scritta; in particolare veniva contestata la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario di banca incaricato.
Come ricordato dalla Corte, una simile nullità di forma può essere superata unicamente nel caso in cui la scrittura privata venga prodotta in giudizio da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, col proposito di far valere il negozio in essa enunciato, poiché in tale condotta si riconosce l'effetto di una tempestiva e valida manifestazione di volontà, idonea a sopperire e ad integrare la mancata sottoscrizione
Tale principio, tuttavia, non è applicabile nel caso in cui la produzione in giudizio avvenga dopo che, come nel caso di specie, la controparte abbia dedotto la nullità, manifestando così la volontà di revocare il proprio consenso.