Il Tribunale di Rimini inibisce alla banca, con provvedimento d’urgenza, l’applicazione del tasso d’interesse su linea di credito dalla stessa modificato unilateralmente ai sensi dell’art. 118 TUB (c.d. ius variandi) e stabilisce, in applicazione dell’art. 614bis cod. proc. civ., che per ogni violazione è dovuta al cliente la somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati con il tasso nuovo e quelli calcolati con il tasso precedente (in tal modo neutralizzando gli effetti economici di eventuali violazioni dell’inibitoria).
Il provvedimento è di rilievo in primo luogo, sul piano del diritto sostanziale, per l’interpretazione del requisito costituito dal «giustificato motivo» della modifica contrattuale, necessario per il corretto esercizio dello ius variandi a seguito della modifiche all’art. 118 TUB introdotte nel 2006.
La banca aveva comunicato al cliente la modifica del tasso (incrementato di tre punti percentuali) motivando con l’andamento del rapporto creditizio. In giudizio ha precisato il motivo indicando due circostanze: la mancanza di movimentazione del conto a fronte di un fido concesso per elasticità di cassa; lo squilibrio, a favore del cliente, delle condizioni originarie (fido elevato, senza garanzie corrispondenti, con tasso ridotto).
Il Tribunale di Rimini ritiene (richiamando anche un lodo dell’Arbitrato Bancario Finanziario) che il giustificato motivo deve consistere in un «mutamento» delle condizioni esistenti al momento della stipulazione della clausola oggetto di modifica, tale da incidere sulle condizioni presenti in tale momento, che può riguardare sia il cliente sia fattori generali.
Al riguardo l’istruttoria ha accertato che, nel momento in cui erano stati concordati il limite di fido ed il tasso vigenti, il conto aveva già manifestato una scarsa movimentazione ed era nota alla banca la situazione finanziaria negativa del cliente.
Su tali presupposti l’ordinanza ha giudicato che la modifica unilaterale risulta sostanzialmente determinata da un ripensamento, che non può integrare giustificato motivo di variazione delle condizioni del rapporto; viene incisivamente affermato che la norma prevede uno ius variandi e non uno ius poenitendi.
Merita attenzione anche l’ulteriore affermazione, seppure incidentale, secondo cui il motivo indicato nella comunicazione di modifica ex art. 118 TUB deve ritenersi immutabile, tesi che introduce una forte tutela anche di carattere formale.
Gli effetti dell’interpretazione, di per sè rigorosa, accolta dal Tribunale, sono amplificati dagli strumenti processuali adottati nel caso di specie (artt. 700 e 614bis cod. proc. civ.), che hanno consentito, da un lato, di inibire l’aumento del tasso degli interessi, dall’altro di imporre la restituzione al cliente esattamente del surplus incassato per effetto dell’aumento del tasso che, in ipotesi, fosse attuato in violazione dell’inibitoria.