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Giurisprudenza

Nel pagamento a mezzo assegno circolare nessun effetto favorevole può ricondursi alla sola spedizione del titolo

22 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. III, 20 giugno 2011, n. 13482

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 13482 del 20 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema inerente la corretta identificazione del “momento” dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria in caso di pagamento a mezzo di assegno.

Come noto, infatti, nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha la facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato (ed al domicilio del creditore) o mediante consegna di assegno circolare.

Nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, mentre, nel secondo, può farlo solo in presenza di un giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva.

Ciò premesso, la Corte richiama i propri precedenti orientamenti (su tutte Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617) per ricordare che la suddetta diversa modalità di pagamento si differenzia nel senso che l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio per il debitore si verifica: nel caso di pagamento in moneta, con la mera consegna della stessa; nel caso di pagamento a mezzo assegno circolare, nel momento un cui il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.

Una volta optato per il pagamento a mezzo assegno circolare, il debitore accetta le correlate conseguenze negative (in base al principio cuius commoda eius et incommoda) dei tempi di viaggio, consegna e cambio, i quali non possono andare a danno del creditore.

Ne consegue che, con riferimento al tempo dell’adempimento, questo vada identificato in quello in cui il creditore, che non si dolga dell’imperfezione del mezzo di pagamento o non adduca altri giustificati motivi, riceva, cambiandolo nelle forme prescritte dalla legge ed usando al riguardo l’ordinaria diligenza, il controvalore pecuniario dell’assegno circolare stesso, dovendosi viceversa escludersi qualsiasi effetto favorevole per il solvens a decorrere dalla data della sola spedizione di tale titolo di credito.

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