Con sentenza del 04 agosto 2014 il Tribunale di Milano ha affrontato il tema della nullità del contratto di conto corrente e di quello di finanziamento ex art. 117 TUB per mancanza di accettazione scritta delle proposte negoziali del cliente da parte della banca.
Preliminarmente, il Tribunale ha ricorda come la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB è relativa, rilevabile solo da cliente, in quanto la sanzione della nullità è prevista a protezione del cliente e non anche a tutela della banca.
Rigettando quindi la richiesta di nullità avanza dal cliente, il Tribunale ha evidenziato come, nel caso in esame, appaia evidente la volontà manifestata dalla banca nel corso del rapporto di volersi avvalersi della dichiarazione negoziale sottoscritta dalla cliente, volontà ribadita mediante la produzione dei documenti contrattuali in fase monitoria.
Tale volontà si desume dall’invio degli estratti conto al correntista, da cui si evince che nel corso del rapporto sono state applicate dalla banca le condizioni concordate nel contratto sottoscritto dal cliente e tale volontà realizza un valido equivalente della sottoscrizione della banca eventualmente mancante, con conseguente perfezionamento del contratto.