Con la sentenza del 30 gennaio 2014, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa B, ha stabilito che al contratto di put option non è applicabile il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Nel caso di specie, non è stato dimostrato che l’onerosità della prestazione, derivante dalla variazione di valore del sottostante, discenda da eventi di per sé straordinari e non prevedibili, in quanto diversi dalle normali oscillazioni del titolo, conseguenti a fattori fisiologici, quali l’andamento dell’impresa sociale ovvero del mercato specifico borsistico.
A prescindere dalla qualificazione del contratto di put option, come negozio aleatorio o come negozio commutativo, la struttura di tale contratto consiste nella dipendenza del contenuto della prestazione di una delle parti dalla variazione di dati economici.
Pertanto, la variabilità dell’andamento del titolo appare di per sé inerente all’oggetto del contratto ed elemento connesso alla causa del negozio, non legittimando la risoluzione ex articolo 1467 c.c.
Inoltre, secondo il Tribunale, ai fini dell’applicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, considerata la struttura del negozio in questione, non rileva il fatto dal contratto non risulta l’espressa esclusione del rimedio ex art. 1467 c.c. ad opera delle parti.