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Giurisprudenza

Conto corrente: l’onere di produzione del contratto non può essere assolto con la richiesta di esibizione in giudizio

23 Novembre 2012

Tribunale di Cremona, 07 giugno 2012

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza 07 giugno 2012 il Tribunale di Cremona affronta una controversia relativa alle contestazioni, da parte di un correntista, delle somme che la banca avrebbe indebitamente addebitato sui conti correnti a titolo di interessi ultralegali e usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni massimo scoperto, eccessive valute.

Fra i diversi aspetti esaminati in sentenza – alcuni già affrontati dallo stesso Tribunale nella sentenza del 29 maggio 2012 pubblicata su Diritto Bancario (cfr. contenuti correlati) – si segnala la disamina svolta in ordine alla mancata produzione in giudizio, da parte del correntista, dei contratti di conto corrente contenenti le clausole di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, valute accrediti e addebiti, c.m.s., oggetto di contestazione.

Secondo il Tribunale, al difetto di produzione dei contratti da parte dell’attore, che ne aveva l’onere ai sensi dell’art. 2697 c.c., non poteva sopperirsi tramite la richiesta di esibizione in giudizio ex art. 119 T.U.B. e/o art. 210 c.p.c.

Infatti, quanto al primo articolo, esso limita l’obbligo della banca di consegnare ogni e qualsiasi documento (anche genericamente indicato) al cliente o a chi gli succeda nel rapporto, ma entro il limite del decennio (nel caso di specie, ampiamente trascorso), senza contare che la norma non ha carattere processuale, bensì sostanziale.

Quanto all’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., essa non è ammissibile perché palesemente esplorativa e contraria all’art. 94 d.a.c.p.c.: l’art. 210 c.p.c. impone infatti che siano esattamente indicati i documenti di cui si chiede l’esibizione e che si tratti di documenti che il soggetto istante non poteva altrimenti procurarsi.

Premessa nel caso di specie la genericità della richiesta, si può evidenziare, in termini generali, come certamente il correntista avrebbe potuto, nella fase ante causam, procurarsi i documenti anzidetti o, quanto meno, avrebbe dovuto fornire prova di aver effettuato una richiesta preventiva alla banca e di essersi visto rigettare detta richiesta.

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