Secondo quest’ordinanza del Tribunale di Verona, la sola qualità di istituto di credito di una delle parti del rapporto di mutuo chirografario non è elemento sufficiente a fare qualificare lo stesso come contratto “bancario” nel senso dell’art. 5 comma 1-bis d.lgs n. 28/2010 (come pure, sembra di doversi capire, per la normativa in oggi vigente). E lo stesso avviene – secondo il giudizio del Tribunale – per il contratto di fideiussione, pur se posto a presidio e garanzia di un conto corrente. E questo perché la fideiussione è un contratto che trova la sua disciplina nel codice civile (e fuori dal capo riservato ai contratti bancari)
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