Con ordinanza del 24 dicembre 2012 il Tribunale di Verona ha deciso il ricorso promosso da un cliente contro la propria banca fondato sulla contestata illegittimità del recesso immediato dal rapporto di “affidamento” in conto corrente in essere tra le parti, con richiesta di pronuncia di un ordine ex art. 700 c.p.c. di ripristino del rapporto bancario revocato, formulando i seguenti principi di diritto.
Il recesso di un istituto di credito dall’apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, esercitato in modo repentino e senza alcuna motivazione oggettiva, deve ritenersi contrario a buona fede e quindi inefficace per il periodo di tempo ragionevolmente necessario per consentire al correntista di reperire la provvista necessaria, anche tramite il ricorso a crediti alternativi presso il ceto bancario.
E’ ammissibile la domanda cautelare di manutenzione ex 700 c.p.c. di un contratto, in quanto si pone in funzione strumentale dell’anticipazione non di un provvedimento costitutivo, ma delle prestazioni oggetto dei relativi obblighi consequenziali, e i dubbi circa l’imposizione cautelare di un facere infungibile debbono ormai ritenersi fugati dall’art. 614 bis c.p.c.
L’atto giuridico (sostanziale o processuale) compiuto in abuso del diritto fuoriesce dallo schema legale o convenzionale tipico ed è quindi inefficace.