Con ordinanza del 3 aprile 2014, C-342/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha i seguenti principi di diritto in materia di contratto di mutuo ipotecario concluso da un consumatore con una banca.
L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale interessato appurare se la clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca ed un consumatore, la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell’ambito di tale contratto, debba, in rapporto all’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del suddetto contratto, essere considerata abusiva ai sensi delle suddette disposizioni. Nell’ambito di tale valutazione il giudice nazionale interessato deve in particolare:
– verificare se la clausola in questione abbia per oggetto o per effetto di sopprimere o di ostacolare l’esercizio di azioni in giustizia o di mezzi di ricorso da parte del consumatore, e
– tener conto del fatto che la comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale ed il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di tale clausola.
In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto al suddetto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato a detta clausola.