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Giurisprudenza

Definizione agevolata di vecchie sanzioni antiriciclaggio con istanza al MEF

24 Luglio 2019

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. II, 21 maggio 2018, n. 12514 – Pres. Petitti, Rel. Gorjan

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione, prendendo le mosse da un caso di violazione della normativa sul pagamento in contanti nelle transazioni commerciali, statuisce come, nel caso di violazione della normativa antiriciclaggio, per la fruizione della definizione agevolata ex DLgs 90/2017 sia necessario presentare istanza al MEF, in via amministrativa. Ciò, ribadisce la Corte, non comporta ripercussioni sul procedimento, tranne qualora venga accolta la domanda, che produce la cessazione della materia del contendere.

Fino all’entrata in vigore delle novità antiriciclaggio introdotte dal DLgs. 90/2017, modificativo del DLgs. 231/2007, anche per gli illeciti amministrativi in tale materia, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della L. 689/1981, hanno comportato l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole (sul punto, si veda Cass. n. 4642/2018 e 10178/2017).

Soluzione confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 193/2016) che ha sottolineato come nel nostro ordinamento non esista una regola generale che preveda l’applicazione della legge successiva, se più favorevole, agli autori di illeciti amministrativi.

Ai sensi del nuovo art. 69 comma 1 del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 5 comma 2 del DLgs. 90/2017, si è provveduto, quindi, all’espressa estensione anche in tale contesto del c.d. principio del “favor rei”, con un puntuale riferimento all’istituto del “pagamento in misura ridotta”, disciplinato dal nuovo art. 68 del DLgs. 231/2007, sostituito dall’art. 5 comma 2 del DLgs. 90/2017. È stabilito, in particolare, come, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio possa chiedere al MEF procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non potrà essere ammessa ogniqualvolta il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della medesima facoltà.

Il MEF, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto, indicando non solo l’entità dell’importo dovuto ma anche le modalità attraverso cui effettuare il pagamento, da effettuarsi entro 90 giorni dalla notifica. Fino a tale data, è pacifico come restino sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata.

Concludendo, le disposizioni ricordate si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del nuovo art. 68. In particolare, come precisato dalla circ. Min. Economia e finanze, datata 6 luglio 2017, l’istituto in argomento si applica anche a tutti i decreti sanzionatori già emanati e notificati agli interessati, ma che alla data dell’entrata in vigore del DLgs. 90/2017 non erano ancora divenuti definitivi.

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