Il Tribunale di Milano, con la sentenza in data 27 gennaio 2014, pronunciata dalla dott.ssa margherita Monte, quale Giudice Unico, ha statuito che, se formula al cliente della banca raccomandazioni personali di investimento, il promotore finanziario è responsabile del danno sofferto dal cliente per le perdite patite e conseguenti all’investimento, se le raccomandazioni personalizzate sono state formulate in violazione dei doveri che incombono, ai sensi dell’art. 21 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, e della normativa secondaria – ratione temporis, il Regolamento Intermediari n. 11522 del 1998 -.
E’ una sentenza importante, perché la motivazione è sapientemente ricostruita intorno alla corretta identificazione dei confini che separano il “mondo TUB” dal “mondo TUF”, e, ancor più, dell’ambito di attività della banca che, tutto al contrario, soggiace sia alle regole del “mondo TUB”, sia alle regole del “mondo TUF”.
Un promotore finanziario, senza alcun previo conferimento di incarico, aveva formulato una raccomandazione di investimento al cliente della banca, la quale si era tradotta esclusivamente, da parte del cliente, nell’effettuazione di due bonifici bancari ad una banca straniera, la quale aveva provveduto ad acquistare per conto del cliente strumenti finanziari atipici, privi di rating e la cui tipologia, oltre al grado di rischio, erano state totalmente sottaciute dal promotore finanziario.
E’ merito del tribunale di Milano aver chiarito che, se un promotore finanziario dà consigli ad un cliente della banca, che si traducono in un atto tipicamente riconducibile ad un contratto bancario (un ordine di bonifico transfrontaliero conferito on line), la sua attività integra a tutti gli effetti un’attività riconducibile, invece, alla prestazione di un servizio di investimento, con la conseguente applicazione dei doveri di cui all’art. 21 TUF (e dell’art. 28 del regolamento n. 11522 del 1998) e quindi – precisa il Tribunale di Milano – con “l’obbligo del promotore finanziario di fornire al cliente, prima dell’operazione, informazioni adeguate e corrette circa le caratteristiche dell’investimento, necessarie per consentire al cliente scelte consapevoli riguardo alla convenienza economica dell’operazione finanziaria”. Non rileva, pertanto, che, al momento dell’effettuazione dei due bonifici, tra il cliente e la banca non fosse stato concluso alcun contratto di investimento di cui all’art. 23 TUF.
La sentenza condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’investitore il promotore finanziario e, in via solidale, la banca, ai sensi dell’art. 31 TUF; condanna, altresì, lo stesso promotore finanziario a manlevare la banca per le somme dovute all’investitore in forza della sentenza.