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Giurisprudenza

Alla fideiussione in favore del cliente della banca non si applicano i requisiti di forma previsti per il rapporto principale

6 Marzo 2019

Cassazione Civile, Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5833 – Pres. Spirito, Rel. Fiecconi

In tema di fideiussione personale, volontariamente rilasciata da un terzo all’istituto di credito a garanzia di crediti che traggono origine da un rapporto bancario o finanziario, la validità – e la sorte – della garanzia personale dipende dal rapporto principale cui si ricollega, stante il carattere accessorio della fideiussione.

Diversamente, la norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario) non si estende direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell’intermediario finanziario, proprio perché in tal caso non si tratta di instaurare con quest’ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un’ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l’intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega.


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