Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3887 del 29 marzo 2016, si esprime in tema di estensione del pegno su azioni.
La decisione del Tribunale segue all’azione di un creditore pignoratizio, il quale affermava che il pegno costituito in suo favore su talune azioni si sarebbe esteso automaticamente alla somma ricavata dalla vendita dei diritti di opzione; in particolare, tale estensione sarebbe avvenuta in forza della clausola – del contratto di costituzione in pegno – di estensione del diritto di garanzia anche ai frutti della res oggetto di pegno.
Il Giudice ha analizzato l’art. 2352 c.c., ritenendo che tale norma non preveda disposizioni espresse circa la sorte della garanzia pignoratizia in caso di vendita dei diritti di opzione; la disposizione si limiterebbe invece ad attribuire la titolarità del diritto di opzione e delle azioni optate al socio, tutelando l’interesse del medesimo ad ottenere un’utilità patrimoniale libera da vincoli.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto quindi che dalle norme dell’art. 2352 c.c. si possa desumere come il pegno su azioni non si estenda di per sé anche al ricavato della vendita di eventuali diritti di opzione, spettante invece al socio debitore libero da vincoli reali.
Nel caso di specie la richiesta del creditore pignoratizio viene pertanto rigettata, poiché la clausola del contratto di pegno relativa all’estensione del pegno non faceva espressa menzione del ricavato della vendita di diritti di opzione, e tale estensione della garanzia non opera di diritto.