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Giurisprudenza

Limiti alla vessatorietà della clausola regolante l’applicazione degli interessi di mora in un contratto di finanziamento

2 Settembre 2016

Avv. Roberto Rainone

Tribunale di Velletri, 15 marzo 2016, n. 1210

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in oggetto il Tribunale Civile di Velletri si pronuncia su un’opposizione a decreto ingiuntivo promosso per il recupero del credito (trattasi di credito al consumo) derivante da un contratto di finanziamento.

La sentenza merita attenzione in relazione a quanto ivi statuito in ordine alla asserita vessatorietà della clausola regolante l’applicazione degli interessi di mora.

L’On.le Giudicante infatti evidenzia l’esclusione della vessatorietà della suddetta clausola, laddove il contraente abbia firmato – e non contestato la firma – e pertanto accettato la clausola con la quale dichiara di avere specificatamente approvato, tra le altre condizioni, quella oggetto di causa, prevista tra le condizioni generali, che disciplina, nella fattispecie, gli interessi di mora.

Tanto richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest’ultimo non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”.

Afferma, peraltro, che in ogni caso, la clausola regolante gli interessi di mora, non può considerarsi vessatoria, non essendo inclusa ex art. 1341 c.c., tra quelle per cui è prevista tassativamente l’approvazione specifica.

A conforto, ove necessario, cita la sentenza n. 9646 del 27/04/2006 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell’elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l’impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in questa ipotesi l’esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole”.

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