L’autorizzazione del fideiussore per obbligazione futura, definita speciale dall’art. 1956 c.c. e necessaria per evitarne la liberazione, non configura un accordo a latere del contratto bancario cui la fideiussione accede e non necessita quindi della forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 117 T.U.B.
L’art. 1956 c.c. è una norma meramente applicativa del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, onerando così il creditore di un comportamento tale da non ledere ingiustificatamente l’interesse del fideiussore nella gestione del rapporto debitorio. Non è quindi necessaria l’autorizzazione per il credito al terzo, laddove vi sia già la conoscenza, in capo al fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito e l’autorizzazione tacita del garante può in ogni caso desumersi dalla possibilità – non esercitata – di attivarsi con l’anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti (nel caso di specie la conoscenza della situazione patrimoniale e l’autorizzazione tacita sono stati desunti dal legame matrimoniale e di convivenza fra fideiussore e debitore-obbligato).