In un pegno con clausola di rotatività, non vale a escludere l’efficacia della garanzia il fatto che il ricavato derivante dal rimborso – per intervenuta scadenza – dei BTP originariamente oppegnorati sia stato temporaneamente accreditato sul conto corrente del costituente (e non già sul conto titoli «di appoggio» del pegno), prima di essere dal creditore-banca reimpiegato per l’acquisto di nuovi titoli.
Le somme in questione sono, infatti, transitate sul conto nel mero lasso di tempo necessario al loro reimpiego nell’acquisto dei titoli sostitutivi. Non per questo esse possono perciò dirsi tornate nella disponibilità del correntista, restando pur sempre fermo il vincolo pignoratizio su di esse gravante. Vincolo che, infine, si è ulteriormente trasferito sui titoli acquistati in conformità alla previsione del contratto di pegno.