Costituiscono indizi della natura fraudolenta – come volta a realizzare un’operazione contraria al divieto del patto commissorio – di una vendita con patto di riscatto: a) il fatto che tra alienante e acquirente sussistessero rapporti commerciali che vedevano il primo debitore nei confronti del secondo; b) il fatto che il prezzo dell’acquisto dell’immobile, indicato nell’atto notarile, non sia mai stato, nei fatti, versato dall’acquirente; c) il fatto che l’acquirente non abbia conseguito l’effettivo possesso materiale dell’abitazione formalmente comprata, rimasto invece all’alienante.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12