Con sentenza n. 46062 del 06 novembre 2014 la Cassazione ha precisato che il warrenty bond, così come disciplinato nella prassi commerciale, può essere considerato un contratto di garanzia, solitamente funzionale alla corretta esecuzione di un appalto, che si differenzia dalla fideiussione perché tende a rendersi autonomo dal rapporto sottostante, allontanandosi dal principio di accessorietà della garanzia.
In altri termini, l’appaltatore, generalmente tramite una banca, garantisce il committente della corretta esecuzione dei lavori e la banca si obbliga a soddisfare il creditore su semplice richiesta scritta del medesimo.
L’autonomia della garanzia consiste nel fatto che il rapporto tra il garante (istituto di credito) e il beneficiario (committente-creditore) è del tutto indipendente rispetto alle vicende del rapporto sottostante tra l’ordinante della garanzia (appaltatore- debitore) e il committente-creditore, in quanto l’accordo impegna il garante a pagare incondizionatamente, su richiesta scritta, il creditore senza possibilità di opposizione da parte del debitore.