Il Tribunale di Palermo di Brindisi, con ordinanza 7 gennaio 2012, aderisce all’orientamento restrittivo, ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito, secondo cui non può disporsi la riduzione di un’ipoteca legale o giudiziale con un provvedimento cautelare all’esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c..
Tale adesione viene dal Tribunale di Brindisi motivata sulla base dei seguenti ordini di motivazioni:
1) in virtù del generale principio di non reviviscenza delle garanzie reali e/o personali, anche in caso di successiva revoca del provvedimento che ha ordinato la riduzione, il creditore che l’ha subita perderebbe in via definitiva la garanzia su taluni dei beni originariamente aggrediti, che nel frattempo potrebbero essere stati assoggettati ad altri vincoli reali con la conseguenza che una nuova iscrizione acquisirebbe un grado posteriore;
2) secondo il disposto di cui all’art. 2877 c.c., la riduzione di ipoteca può essere attuata volontariamente quando vi sia il consenso del creditore, ovvero, in mancanza di questo, all’esito di un ordinario giudizio di cognizione definito con sentenza in giudicato, e non, diversamente, con un’ordinanza cautelare anticipatoria, stante la non assimilabilità dei due diversi provvedimenti;
3) l’art. 652 c.p.c., in caso di conciliazione delle parti nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in base al quale sia stata iscritta ipoteca giudiziale, prevede che il giudice possa anche ridurre la somma ingiunta e che tale riduzione operi pure con riferimento al valore dell’ipoteca precedentemente iscritta che comunque rimane valida, ma prescrive che tali disposizioni vengano adottate con ordinanza non impugnabile e dunque definitiva, poiché al di là della veste formale dell’atto giudiziale ciò che conta è solo la sua definitività ed immutabilità.