Con sentenza n. 3398 del 05 marzo 2012, la Cassazione afferma il principio secondo cui l’ipoteca esattoriale ex art. 77 D.P.R. 73/602 non deve ritenersi soggetta a revocatoria fallimentare, posta la sua diversità rispetto alle ipoteche giudiziali (art. 2818 c.c.) e volontarie (art. 2821 c.c.), uniche contemplate dal disposto di cui all’art. 67, primo comma, n. 4, Legge Fallimentare.
Sul punto si ricorda come il richiamato art. 77 D.P.R. 73/602 preveda che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento previsto dall’articolo 50, comma 1, dello stesso D.P.R., il ruolo costituisca titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.