Con sentenza n. 65 del 10 gennaio 2012 la Corte di Cassazione sancisce il principio secondo cui il negozio autonomo di garanzia – o polizza fideiussoria – con il quale si è garantita all’Amministrazione Finanziaria la restituzione delle somme indebitamente rimborsate da questa in sede di procedura di rimborso anticipato tramite conto fiscale è valido anche in ipotesi di inesistenza del soggetto apparente beneficiario del rimborso e pure in caso di colpa dell’Amministrazione erogante,salva la sola exceptio doli da parte del garante circa l’effettiva restituzione dei rimborso indebito.
Nel caso della polizza fideiussoria di cui all’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 – prevista al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze fiscali in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell’obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall’ufficio erariale, a meno che non vi abbia già provveduto il contribuente – la Corte evidenzia come la centralità della prestazione di garanzia ai fini del rimborso agevolato consente di ricostruire la causa concreta nella volontà espressa dalla legge di assicurare all’amministrazione finanziaria non già il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria sottostante alla richiesta di rimborso, ma esclusivamente e direttamente l’effettiva spettanza di quest’ultimo, qualora effettuato in favore di colui che viene indicato nella polizza; pertanto, essa non presuppone alcun accertamento sulla regolarità del rapporto tributario presupposto, ma esclusivamente quello sulla non spettanza del rimborso come erogato.
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con cui la Corte di Appello aveva dichiarato inesistenti i contratti di assicurazione fideiussoria per inesistenza dei debitori principali, di una delle parti contraenti, del consenso e del rapporto di imposta, condannando l’Amministrazione delle Finanze alla restituzione la somma versata in forza di detti contratti.