Con sentenza n. 33796 del 12 settembre 2011, la I^ Sezione Penale della Corte di cassazione, ha negato l’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria in favore della banca su beni confiscati a soggetti che operavano da tempo in condizioni di notoria pericolosità malavitosa.
A fondamento della propria decisione i giudici della Cassazione, nell’escludere la buona fede in capo alla banca mutuataria, osservano come “gli operatori bancari, particolarmente fiscali ed attentissimi negli elargizioni di prestiti, scoperture bancarie e mutui ipotecari, operando secondo abituali classi creditizie, avrebbero dovuto accertare senza difficoltà di qualità sociali ed economiche gli enti tanto particolari, soprattutto presso agenzie poste nell’ambito di municipalità di passare ridotte dimensioni demografiche, tali dovendosi ritenere i comuni di 26.000 abitanti, regolandosi di conseguenza e rispetto ai richiesti mutui”.