L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 (in materia di riscossione delle imposte sul reddito), rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace al limite per essa stabilito (art. 76 del suddetto D.P.R.), nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera il limite di 8.000,00 Euro.
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