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Giurisprudenza

Mancato pagamento di fornitura di medicinali da parte del socio: esclusa la competenza del Tribunale delle Imprese

2 Luglio 2020

Lorenzo Baldacci

Cassazione Civile, Sez. VI, 8 maggio 2020, n. 8656 – Pres. Frasca, Rel. Scrima

La società Beta Soc. Coop. in concordato preventivo, avente causa della società Alfa Soc. Coop. a r. l., proponeva un ricorso per regolamento di competenza avverso una sentenza del Tribunale di Taranto, con la quale il Giudice tarantino declinava la propria competenza ratione materiae in favore della sezione Imprese del Tribunale di Bari, nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo che vedeva fronteggiarsi la medesima società e il dott. Tizio. Quest’ultimo in particolare, secondo la prospettazione attorea, non avrebbe provveduto a saldare quando dovuto per alcune forniture di farmaci nei confronti dello stesso effettuate dall’allora Alfa Soc. Coop. a r. l., il cui scopo mutualistico doveva essenzialmente ridursi alla fornitura di medicinali, a prezzi maggiormente vantaggiosi di quelli lucrabili dai singoli soci sul mercato.

Investita della questione, la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire che la determinazione del giudice territorialmente competente deve aversi con riguardo alla domanda come prospettata dall’attore, senza che rilevino, dunque, le contestazioni sollevate dal convenuto che attengono invece all’analisi di merito della domanda e debbono tenersi separate logicamente e temporalmente dall’analisi preliminare circa la competenza.

A fronte di tali principi, nel caso di specie emergeva che Beta era ricorsa al procedimento monitorio contro Tizio per sentirlo condannare al pagamento del corrispettivo della compravendita di farmaci, la cui debenza – peraltro – era stata expressis verbis riconosciuta dal convenuto, senza che da parte attrice (in senso sostanziale) venisse prospettata la natura societaria del rapporto.

Ulteriormente, la Cassazione analizza l’art. 3 del d. lgs. 168/2003, nella versione da ultimo modificata nel 2012, argomentando che un giudizio relativo al pagamento di singole forniture potrebbe astrattamente essere ricompreso nel novero di quelli regolati dalla citata previsione solamente laddove si accedesse ad un’interpretazione lata della stessa, che giunga sino a ritenere rilevante la mera circostanza che il rapporto societario sia occasione della fornitura.

Ma tale determinazione ermeneutica appare alla Suprema Corte eccessiva, sicché il Collegio ritiene essere un ‘rapporto societario’ solo “…il rapporto in base al quale la società è impegnata a fornire medicinali e tutto ciò che concerne la relativa regolamentazione…” comprese, dunque, eventuali deliberazioni attuative o modificative della cennata disciplina, in quanto tali decisioni regolano lo svolgimento dell’attività sociale nei confronti del singolo.

Diversamente, come nel caso di specie, deve ritenersi sussistente unicamente una lite sull’inadempimento di contratti di compravendita con la conseguente esclusione della competenza del Tribunale delle Imprese.

 


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