L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria diretta ad far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
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