Con sentenza n. 19611 depositata il 1° ottobre 2015, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, a seguito dell’estinzione della società, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in base al quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. Questi ultimi, litisconsorti necessari, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti durante la vita dell’azienda.
La Suprema Corte ha pertanto chiarito che nessuna persistente legittimazione può ravvisarsi in capo al liquidatore della società estinta e ciò alla stregua del disposto di cui all’art. 2495, comma secondo, c.c. che consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei confronti del liquidatore soltanto “se il mancato pagamento è dipeso da questi”.