Con ordinanza del 28 gennaio 2015 (est. Mantovani), il Tribunale di Ancona, giudicando su un’azione di ripetizione dell’indebito, promossa da un cliente contro la propria banca, ha fatto applicazione – a fronte dell’incompletezza della documentazione del rapporto di c/c – del principio del c.d. saldo zero, in luogo del saldo (negativo) risultante dal primo estratto conto disponibile. Tale conclusione – afferma il provvedimento – «è da ritenere preferibile in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte in relazione alla c.d. vicinanza della prova applicabile anche in materia bancaria».
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